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Società in house: scioglimento o alienazione entro il 2013? La Regione Puglia è ricorsa alla Consulta

Si attende la decisione della Consulta sul ricorso proposto dalla Regione Puglia in materia di dismissione e vendita delle partecipazioni in società affidatarie dirette di servizi pubblici, così come obbligata dall'art. 4 della L. n. 135 del 2012, che impone lo scioglimento delle suddette società partecipate destinatarie di affidamenti in house di servizi pubblici locali entro il 31.12.13, ovvero l'alienazione della partecipazioni societarie entro il 30.6.13.

Per la Regione Puglia, se è vero che la mancanza di una precisa definizione dell'ambito di appartenenza dei servizi pubblici locali rende difficile la loro collocazione nelle sfere di competenza definite con l'art. 117 Cost., è ancor più vero che inquadrare i servizi pubblici unicamente negli schematismi della concorrenza, come fatto dal Governo per legittimare la propria competenza in materia, rappresenta un'operazione priva di contatto con la realtà.

A parere della ricorrente, infatti, l'art. 4 della l. n. 135 del 2012, segnatamente nei commi 1 e 8, costituisce un tentativo di restaurazione del monismo giuridico statalista che non è più compatibile con l'ordine costituzionale vigente, espressione di una dialettica complessa e continua fra Costituzione, Trattati Europei obblighi internazionali e competenze riservate a regioni ed enti locali.

Si sostiene nel ricorso, inoltre, che una norma che ripristini una disciplina abrogata in via referendaria, e che in sostanza disattenda quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e' evidentemente incostituzionale nella forma, in quanto lesiva della volonta' popolare espressa ex art 75 Cost.

Per questo motivo, il comma 8 dell'art. 4 della legge n. 135 del 2012, è inadatto a produrre effetti sostanziali costituzionalmente ammissibili, e a limitare le prerogative e le competenze di regioni ed enti locali.

Detto comma 8 dell'art. 4, in tema di affidamenti diretti in house providing, riproduce i contenuti di cui al comma 13 dell'art. 4 del decreto-legge n. 138   del  2011, dichiarato incostituzionale anche per violazione di vincolo referendario.

La ratio della norma abrogata dal referendum, infatti, che era identificabile nel favor verso lo strumento della gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali e nei limiti posti all'affidamento in house e le relative modalità di applicazione, rappresenta quella «intenzione del legislatore», che un intervento normativo successivo all'abrogazione in via referendaria non puo' riprodurre.

Per la ricorrente, quindi, e' chiaro che quell'opzione politica, concretantesi in una delle diverse discipline possibili a livello europeo, ancorchè ammissibile nel 2010 (ai tempi della sentenza n. 325), non lo e' più dopo il referendum del 13 giugno 2011 perchè il popolo italiano si e' orientato nel senso di escluderne la possibilità.

L'argomento è di tale attualità ed importanza che c'è da augurarsi il dibattito salga di livello e non venga circosrcitto alle sole aule giudiziarie.

Massimo Moretti - Avvocato
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