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Legambiente propone modifiche al decreto "salva Ilva bis"

PROPOSTE di EMENDAMENTI al Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 61

presentati nell’audizione in Commissione Ambiente del 24 giugno 2013

Art. 1

Comma 1

Alla fine del comma inserire:

Il Commissario ed il Sub Commissario devono possedere i requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità di cui all’art. 39 del D. Lgs. 270/1999 e del D.M. n. 60 del 10/4/2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, mentre la materia delle incompatibilità per il Commissario ed il Sub Commissario è regolata dal medesimo D.M. citato -art. 4, comma 1, lett. a) e d)- e dall’art. 38 del D. Lgs. n. 270/1999

Il D.M. 60 all’Art. 4, comma 1 lett. a) recita: è incompatibile chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo sull’impresa insolvente, ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima. Lo stesso comma 1 alla lettera d) altresì recita: è incompatibile chi nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualsiasi titolo la sua attività professionale a favore dell’impresa insolvente.

Tale integrazione la si ritiene necessaria perché riteniamo vadano esplicitati i requisiti che devono possedere il Commissario e Sub Commissario secondo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di commissariamenti di imprese, per garantire il massimo del rigore e della trasparenza anche in una situazione di gestione aziendale straordinaria per le motivazioni previste dal presente decreto.

 

Comma 3

Si segnala che non è chiaro il richiamo all’art. 1339 c.c. “inserzione automatica di clausole”.

 

Comma 5

 

Si propongono le seguenti modifiche:

Dopo “… il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina” eliminare le parole “un comitato di”.

Dopo “… tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela ambientale e della salute,” inserire “uno dei quali è il direttore dell’Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario.”.

Sostituire “…che sentito il Commissario straordinario,” con “La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti”

Dopo “…rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a.” aggiungere “in vigore”

Sostituire la frase “…eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento” con la frase “…eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento”

Pertanto il nuovo testo con le modifiche di cui sopra diventa:

“Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, uno dei quali è il direttore dell’Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario. La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a. in vigore,   la   cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento”

Tali modifiche si giustificano con il fatto che in generale, e in particolare per l’Ilva di Taranto, l’Agenzia regionale di protezione ambientale interessata avrà avuto modo di occuparsi dei danni ambientali procurati dall’impresa commissariata, nonché del procedimento relativo all’a.i.a. rilasciata, e quindi potrà contribuire ai lavori di redazione del Piano previsto dal comma 5 mettendo a disposizione conoscenze già acquisite e garantendo continuità con il lavoro svolto precedentemente. Inoltre, riteniamo che i tre esperti non debbano costituire un comitato a sé stante rispetto alla struttura commissariale, con il potere di modificare tramite la redazione del Piano le prescrizioni dell’Aia in vigore scavalcando le procedure previste dalla relativa normativa.

Si propone di inserire un Comma 5 bis

“Qualora il Piano suddetto preveda una qualsiasi modifica nelle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore, al fine di renderla più efficace e rapida, tali modifiche devono essere comunque sottoposte all’approvazione della Commissione istruttoria per l’IPPC del Ministero dell’Ambiente, sentite tutte le sue articolazioni partecipanti all’iter di concessione del provvedimento di a.i.a. come previsto dalla normativa. Le variazioni da apportare alle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore non possono essere meno stringenti rispetto a quelle che s’intendono modificare, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della Direttiva 2010/75/UE e garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al comma 5 è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall’accordo di programma sottoscritto ai sensi dell’art. 5, comma 20 del D.Lgs. n. 59/2005, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine in esso previsto.

Tale modifica vuole evitare di introdurre nella legislazione ambientale elementi di eccessiva discrezionalità nel procedimento di rilascio dell’a.i.a., stravolgendo la stessa normativa europea. Inoltre, per ciò che riguarda specificamente l’Ilva di Taranto si chiede che si dia finalmente corso a quanto stabilito nel riesame dell’a.i.a. circa la Valutazione del Danno Sanitario-Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 Scenari emissivi pre-AIA (ANNO 2010) e post AIA (anno 2016) recentemente presentata dall’Arpa Puglia. In particolare, come indicato dall’ARPA, deve essere prevista una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7.000.000 di t/a di acciaio, al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini di Taranto. Il riferimento circa l’esistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, di un eventuale accordo di programma si giustifica proprio con il caso del sito di Taranto. Si ricorda, infatti, che l’11 aprile 2008 fu sottoscritto per Taranto l’accordo di programma previsto dal D.lgs 59/2005 in base al quale le A.I.A. dovrebbero essere rilasciate in maniera definitiva solo dopo una valutazione complessiva delle criticità ambientali del territorio. Nonostante siano state già rilasciate le A.I.A., in via provvisoria, alle maggiori imprese del territorio, non è stato ancora dato corso alla sua applicazione. Il quadro ambientale e sanitario gravemente compromesso del territorio tarantino, i recentissimi casi di emissioni di benzene e idrocarburi non metanici provenienti presumibilmente dalla raffineria ENI, confermano ulteriormente l’urgenza di riconsiderare tutte le AIA sinora rilasciate, dando attuazione alla normativa.

In coda al comma 5 bis aggiungere:

 

Nel caso in cui le prescrizioni previste dall’a.i.a. comportino, anche per una necessaria riduzione della produzione, una contrazione del personale in organico degli stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi della legge n. 231 del 24 dicembre 2012 e site in aree dichiarate di “crisi industriale complessa” ai sensi della legge n. 134 del 7 agosto 134 si procede, tramite accordi di programma previsti dal comma 3 dell’art. 27 della stessa legge n.134 del 7 agosto 134 da stipularsi entro 60 giorni dalla definizione del piano industriale di cui all’art. 1 comma 6 della presente norma, all’adozione di progetti previsti dal citato art. 27 della legge n.134 del 7 agosto 134 volti a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori in esubero.

 

S’intende con questa aggiunta garantire la continuità occupazionale qualora le prescrizioni dell’a.i.a. determinino conseguenze sull’assetto produttivo, tali da determinare una contrazione del personale in organico (potrebbe eventualmente accadere in seguito alla diminuzione della produzione massima d’acciaio autorizzata per l’Ilva).

Comma 7

Eliminare l’ultimo paragrafo “L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a.”.

E’ stata precedentemente giustificata la necessità che il procedimento per il rilascio dell’a.i.a. rimanga nell’alveo indicato dalla legislazione nazionale ed europea in vigore, senza impropri stravolgimenti.

Comma 11

Dopo “sia stato disposto il sequestro” inserire:

ancorché eseguito dopo l’adozione del presente provvedimento”. Va inoltre aggiunto dopo “comunque connessi all’attività di impresa” “ovvero all’utilizzo delle risorse derivanti dall’attività di impresa”.

Si ritiene che debbano essere utilizzate ai fini del risanamento degli impianti e del risanamento ambientale tutte le risorse sequestrate dalla magistratura: per l’Ilva di Taranto, per esempio, debbono essere ricomprese le risorse sequestrate dalla magistratura milanese.

Comma 12

Dopo “…nella misura necessaria all’attuazione dell’a.i.a. ed alla gestione dell’impresa” aggiungere “, alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale”.

Si ritiene che anche i proventi derivanti dall’attività dell’impresa, e non solo le somme sequestrate, debbano essere destinati al risanamento ambientale, oltre che alle prescrizioni a.i.a., al fine di far convergere tutte le risorse possibili nello sforzo di risanamento.

Massimo Moretti - Avvocato
Taranto, Piazza Ebalia,6 - Tel 0994590188 Fax 0994537873
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