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il testo integrale del terzo decreto "salva ILVA" appena pubblicato

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

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CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL LAVORO E PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 7.

(Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).

1. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano.»;

b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell’acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, sulla proposta si pronuncia il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all’intesa. L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, si irrogano alle persone fisiche che abbiano posto in essere gli atti o comportamenti, e non possono essere poste a carico dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento.»;

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all’azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell’impresa o dal socio di maggioranza, sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione di impatto ambientale. In caso di proscioglimento del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le somme impiegate per l’attuazione dell’ autorizzazione di impatto ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza per detti reati, resta fermo l’eventuale credito dello Stato nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

 

Relazione illustrativa all’articolo 7

L’articolo in commento reca modifiche all’art. 1, d.l. n. 61/2013, resesi necessarie per esigenze emerse a seguito dell’applicazione pratica del citato art. 1 in relazione al commissariamento dell’ILVA.

La lettera a) ridisegna il procedimento di approvazione del piano ambientale, individuando meglio l’iter istruttorio e i tempi delle diverse fasi procedimentali e attribuendo la competenza ad approvare il piano ambientale, nonché il conseguente piano industriale di conformazione delle attività produttive, a decreti del presidente del consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo ai molteplici interessi, non solo strettamente ambientali e industriali toccati da tali piani. Per garantire che il periodo di “progressiva attuazione” suddetto abbia una durata certa e limitata, si prevede inoltre che l’approvazione del piano ambientale avvenga comunque entro il 28 febbraio 2014.

La lettera b) chiarisce la portata del piano ambientale rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali su cui va ad incidere, e attua il necessario coordinamento tra i due strumenti.

La lettera c) novella l’art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013 eliminando una incongruenza della previsione attuale; infatti il dovere di progressiva attuazione dell’a.i.a. vale fino all’approvazione del piano ambientale e non, come ora è previsto, fino all’approvazione del piano industriale. Invero, il piano ambientale precede quello industriale, sicché una volta che c’è il piano ambientale, ma non ancora quello industriale, devono essere osservati i termini previsti dal piano ambientale e non quelli dell’a.i.a. originaria.

La lettera d) reca una interpretazione autentica dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva attuazione dell’a.i.a. nelle more dell’approvazione del piano industriale.

Secondo l’intento del legislatore, reso evidente da una interpretazione sistematica, la “progressiva attuazione” non implica necessariamente il rispetto puntuale dei termini dell’a.i.a., in quanto il presupposto del commissariamento è stato il mancato rispetto dell’a.i.a., e pertanto il commissario straordinario che subentra si trova nella oggettiva impossibilità di rispettare i termini originari; a tal fine è prevista l’adozione di un piano ambientale che rimodula i termini originari. Nell’applicazione pratica della disposizione sono tuttavia insorte incertezze interpretative, e si è fatta strada anche l’interpretazione secondo cui “progressiva attuazione” significherebbe rispetto puntuale dei termini dell’a.i.a. da parte del commissario straordinario.

La disposizione di interpretazione autentica àncora a parametri quantitativi certi la nozione di “progressiva attuazione”, che si ritiene ex lege sussistente qualora la la qualità dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall’Arpa, sia conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative e comunque non sia peggiorata dalla data di inizio della gestione commissariale, ed inoltre risultino avviati gli interventi necessari ad ottemperare almeno il 70% del numero complessivo delle prescrizioni delle a.i.a.

La lettera e) mira a risolvere il problema pratico che si determina quando l’a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, permessi, nulla osta (permesso di costruire, dia, scia, nulla osta paesaggistico, etc.).

In tal caso il successo dell’a.i.a. rischia di essere vanificato a causa del groviglio di procedimenti amministrativi necessari a valle dell’a.i.a., che richiedono i tempi più disparati.

Il rimedio ipotizzato è una conferenza di servizi a valle dell’a.i.a., gestita a livello centrale, per risolvere in un’unica sede i problemi di coordinamento di un numero elevatissimo di procedimenti amministrativi (nel caso dell’ILVA di Taranto si stimano necessari circa quaranta procedimenti edilizi).

La lettera f) aggiunge nell’art. 1, d.l. n. 61/2013 un comma 9-bis volto a chiarire che le sanzioni speciali previste dal d.l. n. 207/2012 non si applicano durante la gestione commissariale ove vengano rispettati i piani ambientale e industriale nonché sia attuata la progressiva attuazione dell’a.i.a.

La lettera g) è volta ad inserire un comma 11-bis all’articolo 1 al fine di individuare un meccanismo che, in caso di imprese commissariate ai sensi del citato art. 1, consenta di porre a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale nei casi in cui sia certo il debito del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza come nel caso di autorizzazione integrata ambientale rimasta inattuata, al punto da rendere necessario il commissariamento.

A tal fine, si consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso e che garantisca, da un lato, che tutte e solo le somme dovute allo Stato siano versate dal titolare dell’impresa (sia quelle per l’attuazione dell’a.i.a. sia quelle dovute a seguito di eventuali condanne penali), e dall’altro lato, che le somme oggetto di sequestro siano utilizzabili solo dal commissario straordinario in vigenza del regime di commissariamento.

 

Relazione tecnica

L’articolo in esame, recando norme per la più celere attuazione dell’a.i.a., comunque nell’ambito di procedure vigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.

Peraltro è ipotizzabile un contenimento dei costi dell’azione amministrativa degli enti preposti in ragione della procedura semplificata prevista per la conferenza di servizi.

Inoltre, intervenendo sulle modalità di messa a disposizione delle somme, da parte del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, per l’attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché sulle modalità di utilizzo delle somme sequestrate a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 8.

(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

 

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-quinquies – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all’attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalità previste al comma 3;

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell’intervento;

e) se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo ed il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

e) conservazione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell’intervento. A tali fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

 

 

Relazione illustrativa all’articolo 8

La disposizione, mediante l’introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 61/2013, mira ad accelerare i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.

Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC), prima della realizzazione delle opere previste dalle a.i.a. e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano svolte indagini di approfondimento al fine di garantire che il sedime delle opere da realizzare sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplementari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; campionamento di 0-1 dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione).Una parte dei campioni viene conservata a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia per ogni eventuale verifica.

Per assicurare che gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti ( comma 2), oltre alle predette indagini supplementari, l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici ed oneri di comunicazione preventiva agli Enti locali ed all’A.R.P.A. Puglia.

Nelle aree non ancora caratterizzate, ed in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato un superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condizione che non interferiscano con la bonifica da attuare. La relativa verifica e l’indicazione delle conseguenti modalità di esecuzione sono affidate ad A.R.P.A. Puglia, sulla base di un protocollo tecnico operativo definito con il Ministero dell’ambiente, sentito l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Relazione tecnica

L’articolo in esame, recando criteri per gli interventi a carico dell’impresa per l’attuazione dell’a.i.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.

Art. 9.

(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis. – (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). - In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nella more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Relazione illustrativa all’articolo 9

La norma dispone la proroga dei termini di durata del programma ed il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di natura giudiziale, di negoziare con l’acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell’attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.

La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio alla attività produttiva in pendenza di un contenzioso avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 270/99, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d’azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria.

Infatti, nelle more del definitivo accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria della validità di detti atti ed in particolare in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l’interruzione dell’attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenzionalmente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pendente.

In difetto di tale norma, infatti, l’incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai commissari, si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (finanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito della dichiarazione di cessazione dell’esercizio d’impresa, che consegue ex lege alla esecuzione del programma tramite la vendita dei complessi aziendali.

Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione dell’attività produttiva (gestione interinale, comodato etc.), impregiudicati gli esiti del contenzioso ed ovviamente fino alla definizione dello stesso.

Relazione tecnica

La norma, per il suo carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, mentre, al contrario, è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e consentirà quindi maggiori entrate fiscali.

Massimo Moretti - Avvocato
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