Tra le tante stranezze che ho dovuto affrontare nella mia professione, questa merita menzione.
Il Comune di Taranto, con delibera di Giunta Comunale del lontano 2001, decise di dotarsi di un canile municipale. Non disponendo delle risorse sufficienti, per realizzarlo decise di utilizzare lo strumento dell'appalto di realizzazione e gestione, predisponendo quindi bando di gara per la realizzazione e gestione decennale del canile.
La delibera di G.C. dell'epoca prevedeva che l'aggiudicatario provvedesse alla realizzazione della struttura per conto e in aderenza alle direttive dell'Ente, ed alla sua gestione decennale, e quindi alla restituzione all'Ente della stessa al termine del periodo di gestione.
Il corrispettivo riconosciuto dall'Ente all'aggiudicatario avrebbe compreso il costo di acquisto delle aree, di costruzione e allestimento del canile, nonchè di gestione degli animali in esso custoditi.
Nel 2003 l'appalto veniva aggiudicato ad una società che si obbligava a quanto sopra, e realizzava il "canile municipale", nel quale ha ospitato per dieci anni i cani randagi di competenza del Comune di Taranto, oltre che di altri comuni limitrofi.
Il Comune di Taranto ha versato nell'ambito di questo appalto alla società affidataria i corrispettivi contrattualizzati, per un importo complessivo di più di tre milioni e quattrocentomila euro, oltre IVA.
Alla scadenza del periodo decennale di gestione, però, la società appaltatrice ha comunicato al Comune di Taranto che il "canile municipale" per lei non è in realtà "municipale", ma "suo", e si è rifiutata di restituirlo.
Inoltre ha chiesto l'adeguamento del corrispettivo introducendo una serie di ricorsi presso il TAR Lecce nei quali ha rivendicato ingenti importi a suo dire dovuti per l'attività svolta, riuscendo anche ad ottenere la nomina di un "commissario ad acta" per la quantificazione degli importi stessi.
Ciliegina sulla torta: parte del "canile municipale" (il 50% dell’opera realizzata) è stata venduta ad altra società, alla quale risulta attualmente intestata, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare in corso presso il Tribunale di Taranto per debiti personali dei soci della società appaltatrice.
Nel frattempo nella città di Taranto l'emergenza randagi si fa sempre più allarmante, e il Comune ha deciso di correre ai ripari, affidandosi ad un avvocato esterno, il sottoscritto, per la disamina complessiva dell'articolata vicenda.
Dalla disamina dei documenti ricevuti, sono subito emerse una serie di stranezze: copie di contratti con clausole che scomparivano e nel tempo si modificavano, ricorsi al TAR in cui si sosteneva prima una tesi, avendo ragione, e poi la tesi opposta, avendo di nuovo ragione. Il tutto in assenza di una difesa puntuale dell'Ente.
Quindi si è proceduto alla predisposizione di idonee difese nei giudizi in corso presso il TAR Lecce, e si è introdotto giudizio ordinario dinanzi al Tribunale civile per la rivendicazione della proprietà del canile.
Il primo atto si è per ora risolto a favore del Comune di Taranto.
Infatti, il 16.10.14 il TAR Puglia sede di Lecce ha depositato la propria sentenza n. 2542/14 con la quale ha rigettato il ricorso proposto dalla società appaltatrice Ecolife s.r.l., con gli Avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Misserini nei confronti del Comune di Taranto, difeso in giudizio dall'Avv. Massimo Moretti.
Con il ricorso in questione la società ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di ingenti somme (pari a circa ottocentomila euro) nei confronti del Comune di Taranto, a titolo di corrispettivi contrattuali che sarebbero maturati a suo favore nell'ambito del rapporto intercorso con il Comune di Taranto per la “realizzazione e gestione” del Canile Municipale nell’ambito di un appalto ad essa aggiudicato nel 2003.
Il Comune di Taranto, nel costituirsi in giudizio, aveva ricostruito la lunga e complessa storia del rapporto, evidenziando, in primo luogo, il proprio diritto alla proprietà del canile, diritto invece negato dalla Ecolife s.r.l., e quindi resistendo energicamente alla richiesta di riconoscimento di ulteriori corrispettivi in favore della società ricorrente, evidenziando che le norme richiamate a sostegno del ricorso non erano in alcun modo applicabili al rapporto, poiché esse si riferiscono alla normativa in materia di appalti di lavori, mentre nella fattispecie si verte in una ipotesi di appalto di servizi, nonché che la stessa Ecolife s.r.l. aveva realizzato una struttura molto sottodimensionata rispetto a quella offerta in gara, con grave inadempimento degli obblighi assunti.
Con la sentenza sopra indicata, il TAR Lecce, dopo una serie di precedenti favorevoli ad Ecolife (come detto, anche con prospettazioni della ricorrente opposte ed incompatibili tra loro), ha finalmente cominciato a fare luce sulla vicenda, accogliendo le circostanziate tesi difensive predisposte dalla difesa del Comune e rigettando la richiesta di riconoscimento del credito avanzata dalla ricorrente, così quindi aprendo la strada alla soluzione della questione.
Soluzione che si presenta però ancora estremamente difficile in quanto, come detto, nelle more del rapporto, parte del Canile Municipale realizzato da Ecolife s.r.l. in base all'appalto del Comune di Taranto, di cui essa era risultata aggiudicataria, è stata venduta ad altra società (San Raphael s.r.l.), nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
A proposito di tale procedura immobiliare, il Comune di Taranto ha scoperto che la stessa non riguarda debiti della Ecolife s.r.l., ma debiti personali del socio ed amministratore e del socio di minoranza della stessa Ecolife s.r.l., così che ha dato mandato ai propri legali di fare luce anche su tale circostanza, che rischia di privare l’Ente Pubblico quantomeno di parte della proprietà del Canile Municipale, come detto realizzato da Ecolife s.r.l. in adempimento di quanto stabilito nell’appalto ad essa aggiudicato.
Una vicenda quindi estremamente complessa, che sarebbe opportuno il Comune risolvesse al più presto, rientrando nel possesso del Canile Municipale realizzato da Ecolife s.r.l. e da questa mai restituito al legittimo proprietario.
L'emergenza randagi, infatti, con l'acquisizione della struttura potrebbe essere finalmente fronteggiata disponendo di quelle risorse che ad oggi risultano insufficienti.