Con la sentenza n. 340/14 emessa nel ricorso n. 23505/2013 R.G. promosso da un ex autista di bus addetti al trasporto pubblico nei confronti della CTP S.p.A., società di trasporto pubblico extraurbano, difesa in giudizio dall'Avv. Massimo Moretti, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, aderendo alla tesi difensiva della CTP S.p.A., ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 193/2013, con la quale era stata riformata la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto che, in prima istanza, aveva invece accolto il ricorso del lavoratore, riconoscendo la sussistenza del danno ex art. 2087 c.c., e condannando la società datrice al risarcimento del danno fisico (ipoacusia) sopportato dall'ex dipendente (autista di bus), considerato conseguente alla mancata adozione delle misure di sicurezza a bordo dei propri bus da parte della CTP S.p.A.
La CTP S.p.A., impugnando la sentenza di primo grado, aveva evidenziato che risultava in atti l'idoneità al funzionamento dei propri bus, annualmente sottoposti alla verifica presso la motorizzazione civile, e quindi in regola con le numerose normative, anche europee, in materia di sicurezza e di rumorosità sia interna che esterna al mezzo, ed inoltre aveva evidenziato, sulla scorta della giurisprudenza della S.C., che il ricorrente aveva indicato genericamente una "omissione" della società datrice rispetto ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale generica omissione sarebbe derivata la "eccessiva rumorosità" dei bus, e quindi la malattia del lavoratore, ma non aveva neppure suggerito quali potessero essere questi obblighi che sarebbero risultati omessi, così omettendo una circostanza ritenuta invece necessaria per l'accoglimento di una azione risarcitoria per responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Il principio, già espresso nella sentenza n. 12089 del 17.5.2013, è stato integralmente confermato sia nella sentenza della Corte di Appello, che in quello della S.C., che con il provvedimento in oggetto ha chiuso l'annosa vertenza, riconoscendo in via definitiva le ragioni della società di trasporto e la idoneità dei mezzi della CTP S.p.A. sotto il profilo della sicurezza per i propri dipendenti e per gli utenti e confermando il principio per cui non è sufficiente eccepire l'esistenza di condizioni di pericolosità e disagio sul luogo di lavoro, poichè è invece necessario indicare nel dettaglio le misure di sicurezza che risulterebbbero omesse da parte del datore di lavoro.