
Massimo Moretti
Su twitter, per farla breve, mi definisco “seguace del buono e dell’equo”, riprendendo la definizione Ulpianea del diritto quale ars boni et aequi, e come giurista (dopo la maturità scientifica conseguita al Liceo G. Ferraris di Taranto, mi sono laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari nel 1989, e sono Avvocato dal 1993) cerco di farmi guidare da questi concetti.
Ho conseguito, tra gli altri, una serie di titoli di specializzazione post laurea, sia universitari che presso primari enti di formazione privati, in diritto e tecnica degli appalti pubblici e dei servizi pubblici e in diritto societario.
Sono abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle magistrature superiori dal 2006.
Come cittadino pratico la partecipazione, mi interesso, prendo parte e prendo posizione, insomma resto gramscianamente partigiano.
Mi impegno nel settore ambientalista dal 1990, e faccio politica ogni giorno, come posso.
Sono stato componente del consiglio di amministrazione dell’AMAT S.p.A., società partecipata dal Comune di Taranto operante nel settore del trasporto pubblico locale, e continuo ad interessarmi della materia del trasporto quale consulente e membro di gruppi di lavoro.
Disposto personalmente a qualsiasi discussione di principio, normalmente dissuado i miei clienti dalle “questioni di principio”.
Mi impegno per il riconoscimento della dignità del ruolo dell’avvocato, spesso svilito e, non di rado, ingiustamente umiliato.
Sportivo praticante del parquet e della palla a spicchi, più che tifoso, e comunque interista da molto prima del triplete.
Malgrado tutto ciò sorrido spesso.
Io non inquino, ma se inquino è colpa vostra
Questa è una storia che solo nella Taranto dell'era Riva avrebbe potuto verificarsi.
Il colosso industriale ILVA, citato in giudizio, unitamente al proprio legale rappresentante Emilio Riva ed al Direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, per varie azioni risarcitorie connesse all'inquinamento da esso provocato, si difende addossando al Comune ed alla Provincia di Taranto la responsabilità dell'inquinamento sul quartiere Tamburi, assumendo che questi non avessero completato l'opera di realizzazzione dell cd. "collinette ecologiche" a separazione tra lo stabilimento e l'abitato.
Insomma, se il quartiere Tamburi è ricoperto di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA, la colpa non sarebbe di ILVA che le emette, ma del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto che, a dire dei convenuti, non avrebbero fatto quanto si erano "impegnati a realizzare" con gli ormai famigerati quattro "atti di intesa" sottoscritti tra il 2003 e il 2006.
Questa la singolare (e a dir poco provocatoria) tesi che il Tribunale di Taranto si è trovato ad affrontare nell'ambito di alcuni giudizi risarcitori azionati da abitanti del queartiere Tamburi.
Il primo di questi giudizi a concludersi è stato quello promosso da una cittadina reclamante il risarcimento di danni fisici, in cui il G.U. del Tribunale Civile di Taranto dr. Genoviva ha emesso la sentenza n. 2818/13.
Il Comune di Taranto è divenuto parte del giudizio in quanto, come detto, uno dei convenuti, in questo caso solo l’ex direttore dello stabilimento ILVA di Taranto Ing. Luigi Capogrosso, nel costituirsi in giudizio, difeso dagli avvocati Francesco Perli ed Enrico Claudio Schiavone (difensori anche dell’ILVA S.p.A. nel giudizio in questione, nonché di Riva Emilio, negli altri giudizi simili tuttora pendenti dinanzi al medesimo Tribunale), ha chiesto ed ottenuto di poter citare "in garanzia" il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto, sostenendo che la mancata realizzazione delle “collinette ecologiche” a ridosso dei parchi minerari costituirebbe concausa dell’inquinamento da polveri subito dal quartiere Tamburi e dai suoi abitanti.
La tesi del convenuto era che la realizzazione delle citate “collinette ecologiche” fosse un impegno assunto dal Comune e dalla Provincia di Taranto nell’ambito degli atti di intesa sottoscritti negli anni compresi tra il 2003 e il 2006, ed ha quindi chiesto al Tribunale Civile di Taranto che, in caso di propria condanna al risarcimento dei danni subiti dalla attrice, esso fosse manlevato e garantito proprio dal Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto, a causa della mancata realizzazione delle “collinette ecologiche”.
Il Comune di Taranto si è costituito in giudizio difeso dagli avvocati Massimo Moretti e Giuseppe Dimito, contestando integralmente la domanda di garanzia, ed evidenziandone la pretestuosità oltre che la infondatezza sia in fatto che in diritto
La difesa dell'Ente ha evidenziato, in primo luogo, la natura non contrattuale dei citati "atti di intesa" e la conseguente impossibilità di azioni tese al rispetto delle obbligazioni in essi assunte. Ha quindi evidenziato che, ad ogni buon conto, il Comune di Taranto in quegli atti d'intesa non avesse affatto assunto alcun impegno di realizzazione delle citate collinette ecoligiche, e che la mancata realizzazione non fosse dipesa da propria volontà ma dalla volontà di altri enti e soggetti giuridici, tra l'altro in esito ad approfondimenti sulla efficacia di tali opere che, a parere di numerosi tecnici, rischiavano di essere inefficaci.La difesa del Comune di Taranto aveva infine sottolineato, unicamente per scrupolo difensivo, ma anche per dare un'idea della pretestuosità e provocatorietà della domanda, che con riferimento ai famigerati "atti d'intesa" è stata proprio ILVA e rendersi del tutto inadempimnte, come dimostra la circostanza, dettagliatamente documentata, che molte delle opere che ILVA si era impegnata e realizzare nei predetti atti di intesa, ancora oggi, a circa dieci anni dalla loro sottoscrizione, non risultano realizzate, tanto da essere state inserite nelle prescrizioni dell'ultimo provvedimento di A.I.A..
Si pensi, a solo titolo di esempio, alle, anch'esse famigerate, "barriere frangivento", solo da qualche settimana, e solo parzialmente, realizzate.
La sentenza del Tribunale di Taranto, pur rigettando la domanda principale, ha comunque deciso sulla “soccombenza virtuale” riferita alla domanda di garanzia, come richiesto dalla difesa del Comune di Taranto, e pertanto si può affermare che il Tribunale di Taranto ha accolto in pieno le tesi difensive “energicamente” avanzate dal Civico Ente (testuale nella sentenza) ed anche dalla Provincia di Taranto, difesa dall'avv. Cesare Semeraro.
Il Giudicante ha infatti ritenuto che la domanda di garanzia fosse infondata e che il richiamo agli atti di intesa quali fonti di obbligazioni per gli Enti Pubblici sottoscrittori, fosse del tutto pretestuoso ed inammissibile, sia sotto il profilo della valenza giuridica degli atti di intesa, sia sotto il profilo del loro contenuto (non riscontrandosi alcuna obbligazione del Comune di Taranto a realizzare le opere in questione) ma anche ritenendo, alla luce delle attuali conoscenze in materia ed applicando il semplice “buon senso”, che la realizzazione delle invocate “collinette ecologiche” ben poco avrebbe potuto, anche solo per mitigare l’impatto inquinante delle emissioni provenienti dai parchi minerari dello stabilimento ILVA.
Giova rilevare, sul punto, che è attualmente prevista nell’ambito dell’A.I.A., e dei successivi provvedimenti legislativi, la integrale copertura dei parchi minerari, da effettuarsi, come è da ritenersi corretto, a spese dell’ILVA S.p.A., e non con fondi della collettività, quali quelli che avrebbero dovuto utilizzarsi per la costosa opera pubblica, sulla cui efficacia, come detto, più di qualche perplessità era in passato stata sollevata da numerosi esperti.
Insomma, in attesa dell'eventuale appello, per il momento giustizia sembra fatta.
Da sottolineare, infine, che il Comune di Taranto ha anche ottenuto la condanna del chiamante in giudizio alla rifusione delle spese di lite, sebbene il giudice non abbia ritenuto sussistenti i requisiti per la condanna, pure richiesta dalEnte, di condanna del chiamante in garanzia al risarcimento del danno da "lite temeraria".
il testo integrale del terzo decreto "salva ILVA" appena pubblicato
DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
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CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL LAVORO E PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Art. 7.
(Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).
1. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano.»;
b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell’acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, sulla proposta si pronuncia il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all’intesa. L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;
f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, si irrogano alle persone fisiche che abbiano posto in essere gli atti o comportamenti, e non possono essere poste a carico dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento.»;
g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all’azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell’impresa o dal socio di maggioranza, sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione di impatto ambientale. In caso di proscioglimento del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le somme impiegate per l’attuazione dell’ autorizzazione di impatto ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza per detti reati, resta fermo l’eventuale credito dello Stato nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Relazione illustrativa all’articolo 7
L’articolo in commento reca modifiche all’art. 1, d.l. n. 61/2013, resesi necessarie per esigenze emerse a seguito dell’applicazione pratica del citato art. 1 in relazione al commissariamento dell’ILVA.
La lettera a) ridisegna il procedimento di approvazione del piano ambientale, individuando meglio l’iter istruttorio e i tempi delle diverse fasi procedimentali e attribuendo la competenza ad approvare il piano ambientale, nonché il conseguente piano industriale di conformazione delle attività produttive, a decreti del presidente del consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo ai molteplici interessi, non solo strettamente ambientali e industriali toccati da tali piani. Per garantire che il periodo di “progressiva attuazione” suddetto abbia una durata certa e limitata, si prevede inoltre che l’approvazione del piano ambientale avvenga comunque entro il 28 febbraio 2014.
La lettera b) chiarisce la portata del piano ambientale rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali su cui va ad incidere, e attua il necessario coordinamento tra i due strumenti.
La lettera c) novella l’art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013 eliminando una incongruenza della previsione attuale; infatti il dovere di progressiva attuazione dell’a.i.a. vale fino all’approvazione del piano ambientale e non, come ora è previsto, fino all’approvazione del piano industriale. Invero, il piano ambientale precede quello industriale, sicché una volta che c’è il piano ambientale, ma non ancora quello industriale, devono essere osservati i termini previsti dal piano ambientale e non quelli dell’a.i.a. originaria.
La lettera d) reca una interpretazione autentica dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 61/2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva attuazione dell’a.i.a. nelle more dell’approvazione del piano industriale.
Secondo l’intento del legislatore, reso evidente da una interpretazione sistematica, la “progressiva attuazione” non implica necessariamente il rispetto puntuale dei termini dell’a.i.a., in quanto il presupposto del commissariamento è stato il mancato rispetto dell’a.i.a., e pertanto il commissario straordinario che subentra si trova nella oggettiva impossibilità di rispettare i termini originari; a tal fine è prevista l’adozione di un piano ambientale che rimodula i termini originari. Nell’applicazione pratica della disposizione sono tuttavia insorte incertezze interpretative, e si è fatta strada anche l’interpretazione secondo cui “progressiva attuazione” significherebbe rispetto puntuale dei termini dell’a.i.a. da parte del commissario straordinario.
La disposizione di interpretazione autentica àncora a parametri quantitativi certi la nozione di “progressiva attuazione”, che si ritiene ex lege sussistente qualora la la qualità dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall’Arpa, sia conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative e comunque non sia peggiorata dalla data di inizio della gestione commissariale, ed inoltre risultino avviati gli interventi necessari ad ottemperare almeno il 70% del numero complessivo delle prescrizioni delle a.i.a.
La lettera e) mira a risolvere il problema pratico che si determina quando l’a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, permessi, nulla osta (permesso di costruire, dia, scia, nulla osta paesaggistico, etc.).
In tal caso il successo dell’a.i.a. rischia di essere vanificato a causa del groviglio di procedimenti amministrativi necessari a valle dell’a.i.a., che richiedono i tempi più disparati.
Il rimedio ipotizzato è una conferenza di servizi a valle dell’a.i.a., gestita a livello centrale, per risolvere in un’unica sede i problemi di coordinamento di un numero elevatissimo di procedimenti amministrativi (nel caso dell’ILVA di Taranto si stimano necessari circa quaranta procedimenti edilizi).
La lettera f) aggiunge nell’art. 1, d.l. n. 61/2013 un comma 9-bis volto a chiarire che le sanzioni speciali previste dal d.l. n. 207/2012 non si applicano durante la gestione commissariale ove vengano rispettati i piani ambientale e industriale nonché sia attuata la progressiva attuazione dell’a.i.a.
La lettera g) è volta ad inserire un comma 11-bis all’articolo 1 al fine di individuare un meccanismo che, in caso di imprese commissariate ai sensi del citato art. 1, consenta di porre a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale nei casi in cui sia certo il debito del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza come nel caso di autorizzazione integrata ambientale rimasta inattuata, al punto da rendere necessario il commissariamento.
A tal fine, si consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso e che garantisca, da un lato, che tutte e solo le somme dovute allo Stato siano versate dal titolare dell’impresa (sia quelle per l’attuazione dell’a.i.a. sia quelle dovute a seguito di eventuali condanne penali), e dall’altro lato, che le somme oggetto di sequestro siano utilizzabili solo dal commissario straordinario in vigenza del regime di commissariamento.
Relazione tecnica
L’articolo in esame, recando norme per la più celere attuazione dell’a.i.a., comunque nell’ambito di procedure vigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.
Peraltro è ipotizzabile un contenimento dei costi dell’azione amministrativa degli enti preposti in ragione della procedura semplificata prevista per la conferenza di servizi.
Inoltre, intervenendo sulle modalità di messa a disposizione delle somme, da parte del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, per l’attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché sulle modalità di utilizzo delle somme sequestrate a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all’attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalità previste al comma 3;
d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell’intervento;
e) se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo ed il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell’intervento. A tali fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
Relazione illustrativa all’articolo 8
La disposizione, mediante l’introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 61/2013, mira ad accelerare i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.
Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC), prima della realizzazione delle opere previste dalle a.i.a. e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano svolte indagini di approfondimento al fine di garantire che il sedime delle opere da realizzare sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplementari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; campionamento di 0-1 dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione).Una parte dei campioni viene conservata a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia per ogni eventuale verifica.
Per assicurare che gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti ( comma 2), oltre alle predette indagini supplementari, l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici ed oneri di comunicazione preventiva agli Enti locali ed all’A.R.P.A. Puglia.
Nelle aree non ancora caratterizzate, ed in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato un superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condizione che non interferiscano con la bonifica da attuare. La relativa verifica e l’indicazione delle conseguenti modalità di esecuzione sono affidate ad A.R.P.A. Puglia, sulla base di un protocollo tecnico operativo definito con il Ministero dell’ambiente, sentito l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Relazione tecnica
L’articolo in esame, recando criteri per gli interventi a carico dell’impresa per l’attuazione dell’a.i.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.
Art. 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis. – (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). - In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nella more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Relazione illustrativa all’articolo 9
La norma dispone la proroga dei termini di durata del programma ed il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di natura giudiziale, di negoziare con l’acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell’attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.
La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio alla attività produttiva in pendenza di un contenzioso avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 270/99, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d’azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria.
Infatti, nelle more del definitivo accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria della validità di detti atti ed in particolare in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l’interruzione dell’attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenzionalmente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pendente.
In difetto di tale norma, infatti, l’incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai commissari, si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (finanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito della dichiarazione di cessazione dell’esercizio d’impresa, che consegue ex lege alla esecuzione del programma tramite la vendita dei complessi aziendali.
Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione dell’attività produttiva (gestione interinale, comodato etc.), impregiudicati gli esiti del contenzioso ed ovviamente fino alla definizione dello stesso.
Relazione tecnica
La norma, per il suo carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, mentre, al contrario, è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e consentirà quindi maggiori entrate fiscali.
Lettera aperta di Legambiente ai ministri Orlando e Lorenzin
Egregi Ministri,
in occasione della vostra venuta a Taranto desideriamo presentarvi le nostre considerazioni e richieste in merito ai temi oggetto del convegno organizzato dall'Arcidiocesi di Taranto.
Ancora ieri i giornali riportavano stralci di una relazione dei custodi giudiziari degli impianti Ilva, in cui vengono denunciate le inadempienze dell'azienda sia rispetto all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA sia in merito alle pratiche operative da attuare per far marciare gli impianti nella maniera più corretta e, di conseguenza, meno impattante sull'ambiente. E' l'ennesima denuncia, dopo quelle dell'Ispra e dell'Arpa Puglia, di una gestione aziendale che non si cura delle ricadute del suo operato sull'ambiente e sulla salute dei tarantini, e continua per molti versi ad agire come se nulla fosse accaduto.
Riteniamo che ciò sia inaccettabile e pensiamo che Lei, ministro Orlando, dovrebbe pretendere che quanto prescritto dai custodi sia ottemperato senza se e senza ma.
D'altro canto siamo ancora in attesa che il faticoso iter previsto dalla Legge "Salva Ilva" bis per arrivare finalmente alla piena attuazione dell'Aia del 2012 si concluda. Ma fin da ora è evidente che in tutta questa vicenda si continuano ad accumulare ritardi inaccettabili. 10 giorni fa il riesame dell'AIA ha compiuto un anno senza che prescrizioni importanti in esso contenute siano state ottemperate. Commissario e Sub Commissario hanno più volte fatto riferimento alla necessità di proroghe che, a loro parere, saranno probabilmente necessarie rispetto ai 3 anni previsti per gli interventi AIA. Persino nella vicenda del Commissariamento continuano ad accumularsi ritardi: Commissario e sub commissario nominati a giugno (5 e 17 giugno), esperti - che secondo la legge dovevano essere indicati contestualmente al commissario - nominati un mese dopo (15 luglio), piano che - secondo la legge - doveva essere presentato entro 60 giorni, reso noto con quasi un mese di ritardo. Non ci sembra accettabile che le tempistiche - anche quelle straordinarie sancite dall'emanazione dei due decreti salva Ilva - vengano regolarmente trasgredite. Visto che è già stata avviata una procedura di infrazione dalla UE, si deve dunque arrivare alla condanna e alle sanzioni conseguenti? Serve un vero cambio di passo rispetto all'abitudine tipica dell'Ilva e della famiglia Riva di chiedere deroghe, proroghe e rinvii. Dal 2011, data della prima AIA, gli impianti avrebbero dovuto essere adeguati alla necessità di abbatterne in maniera drastica l'impatto ambientale e sanitario e non comprendiamo la necessità di ulteriori proroghe a fronte della manifestata volontà di ammodernare gli impianti secondo le Bat che entreranno in vigore nel 2016.
A Lei, ministro Lorenzin, vogliamo oggi denunciare quella che non esitiamo a definire una drammatica beffa, ossia il decreto interministeriale sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvato definitivamente lo scorso 23 agosto che indica criteri - peraltro fortemente contestati su un recente numero di Epidemiologia e Prevenzione in un saggio di Bianchi - Forastiere – Terracini- che consentono una valutazione delle ricadute sulla salute solo ad AIA completamente attuata. Ne consegue quindi che se le misure attuate si rivelassero inefficaci a minimizzare entro i limiti consentiti l'impatto sanitario, la regione Puglia potrebbe chiedere la riapertura dell'AIA solo nel secondo semestre del 2016. Nella legge regionale pugliese è previsto invece che la VDS sia fatta anche sulla base di proiezioni dei risultati attesi sulla salute dall'attuazione di determinate misure di protezione ambientale, proiezioni effettuate con metodiche largamente utilizzate a livello internazionale in paesi come gli USA per esempio. Pertanto, nonostante la VDS effettuata da ARPA PUGLIA ci consegni un quadro ad AIA attuata non ancora accettabile per la salute dei cittadini, non sarà comunque possibile per la Regione Puglia (e in generale per le Regioni interessate da impianti di interesse strategico nazionale) chiedere la riapertura dell'AIA prima del 2016 e cioè solo dopo aver contato eventuali altri morti e malati a causa dell'inquinamento prodotto dagli impianti.
Al Ministro della Salute chiediamo che provveda a modificare nel più breve tempo possibile quel decreto interministeriale.
Al Ministro dell'Ambiente chiediamo che si attivi per imporre finalmente le misure che garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente come dovrebbe essere in un paese civile.
Enti locali: la dismissione di partecipazioni societarie costituisce parametro di virtuosità dell'ente ai fini del patto di stabilità
Il punto sullo stato dell'arte in materia di società partecipate e servizi pubblici rende l'idea di quale sia la spinta "privatizzatrice" imposta dagli ultimi esecutivi nazionali e quali siano i rischi e le opportunità per gli enti locali nella gestione della incandescente materia.
Le società partecipate dagli enti locali
Le finalità perseguite dalle misure introdotte nella XVI legislatura sulle società a partecipazione locale sono state molteplici: l’esigenza di evitare che lo schema societario fosse utilizzato in via strumentale dagli enti locali per eludere i vincoli ed i controlli di finanza pubblica su di essi gravanti, nonché la necessità di evitare che la posizione della società, nel rapporto con l’ente, si risolvesse in un vantaggio competitivo rispetto agli altri soggetti operanti nel mercato. In tale quadro, rientrano pure le norme dettate in materia di affidamento di servizi pubblici localie di servizi strumentali.
Inoltre, poiché l’equilibrio finanziario dell’ente locale passa anche per il controllo degli equilibri dei soggetti esterni ma ad esso funzionali, cui il medesimo ente partecipa e contribuisce, è stato esplicitamente introdotto nelle tipologie deicontrolli interni degli enti locali il controllo sulle società partecipate, ed è stato altresì incluso nei principi dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali anche la necessità di un bilancio consolidato tra società partecipate ed ente di riferimento.
Come rilevato dalla Corte dei conti nell’ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, del maggio del 2012 , il crescente utilizzo da parte degli enti locali di organismi societari per la gestione di servizi e per l’esercizio di attività pubbliche ha determinato l’esigenza di individuare strumenti di controllo e di contenimento della spesa sostenuta di fatto da tali enti, in forza dei legami finanziari con le società partecipate.
Secondo i dati diffusi dalla Corte dei Conti, sono oltre 5.000 gli organismi partecipati (aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società) nei 7.200 enti locali censiti (ad eccezione di quelli relativi alle regioni a statuto speciale). Si tratta, in gran parte, di organismi costituiti in forme societarie, di cui quasi la metà operante nel settore delle local utilities. Oltre un terzo delle società rilevate ha chiuso in perdita uno degli esercizi compresi nel triennio 2008/2010. Nella grande maggioranza dei casi, le società hanno avuto l’affidamento diretto (per un valore della produzione di quasi 25 miliardi), indice che la gestione è solo formalmente attribuita ad un soggetto esterno, considerato il rapporto organico che esiste tra ente affidante e società in house. A tali soggetti è riferibile un indebitamento consistente (quasi 34 miliardi), in crescita nell’ultimo triennio di oltre l’11 per cento. Una connotazione non necessariamente negativa visto che nei servizicapital intensive (acqua, rifiuti, energia, gas) l’infrastruttura può rappresentare gran parte dei costi del servizio ma fa assumere maggior rilievo alla necessità di mantenere la società in equilibrio economico-finanziario in modo da assicurarne la sostenibilità.
Inoltre, sempre secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, la mancata previsione di vincoli posti al debito delle società partecipate può aver favorito forme di abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti non consentiti alle amministrazioni di riferimento.
Limiti alla costituzione di società e obblighi di privatizzazione
Alle società a partecipazione locale si applicano, oltre ai vincoli disposti in generale dal legislatore per le societa' partecipate da amministrazioni pubbliche, quali ad esempio gli obblighi di dismissione e di privatizzazione di società strumentali, anche ulteriori puntuali obblighi.
Il legislatore ha, in particolare, ritenuto di dover porre rimedio al fenomeno della forte diffusione dell’utilizzo, da parte degli enti locali, di organismi societari per la gestione di servizi e per l’esercizio di attività pubbliche, con l’adozione di specifici limiti e divieti alla costituzione e al mantenimento di società da parte dei comuni piccoli e medio piccoli, che sono a livello locale i maggiori detentori di partecipazioni azionarie.
Tra gli interventi adottati in tal senso, si ricorda, in primo luogo, quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, più volte modificato e corretto nel corso della legislatura, da ultimo con l’articolo 16 del D.L. n. 138/2011. Ai sensi della predetta disciplina, ai comuni con meno di 30.000 abitanti è stato fattodivieto di costituire società. Questi sono stati obbligati, entro il 31 dicembre 2012,a mettere in liquidazione le società già costituite, ovvero a cederne le partecipazioni. Tenuto conto che oltre il 60 per cento delle società sono partecipate da enti sotto i 30.000 abitanti, si coglie il rilievo dell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie, previsto con il provvedimento del 2010.
E’ stato attribuito al Prefetto il compito di accertare l’osservanza della norma, e assegnare agli enti inadempienti un termine per provvedere, decorso il quale intervienine in via sostitutiva il Governo.
L’obbligo di liquidazione non riguarda le società virtuose, e cioè quelle società che abbiano conseguito un bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune abbia l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite. Parimenti, non rientrano nel divieto e nell’obbligo di liquidazione le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti e la cui partecipazione sia paritaria ovvero proporzionale al numero degli stessi.
Ai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è stato consentito di detenere la partecipazione di una sola società, ed è stato imposto di mettere in liquidazione le altre entro il 31 dicembre 2011.
Fermi restando i descritti vincoli, la privatizzazione di società partecipate da parte degli enti locali è stata perseguita dal legislatore anche attraverso misure “incentivanti”.
Infatti, secondo la disciplina del patto di stabilità interno, il compimento dioperazioni di dismissione di partecipazioni societarie costituisce parametro di virtuosità dell’ente, a decorrere dall’anno 2014 (articolo 20 del D.L. n. 98/2011).
Inoltre, è previsto un alleggerimento delle sanzioni per il mancato rispetto delpatto di stabilita' interno per gli enti locali che hanno avviato nell’anno 2012procedure di privatizzazione di società partecipate, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, i quali tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione dei relativi introiti nell’anno 2012 (legge n. 228/2012).
Ai comuni che cedono proprie partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica (diversi dal servizio idrico), è poi destinata una quota del Fondo infrastrutture - complessivamente non superiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 - da destinarsi ad investimenti infrastrutturali nei territori dei medesimi comuni. La cessione di partecipazioni deve avvenire, rispettivamente, entro il termine del 31 dicembre 2012 e del 31 dicembre 2013, ai fini dell’accesso alla fruizione della somma. La quota assegnata a ciascun ente non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata e tali spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità (articolo 5, decreto legge n. 138/2011).
Vincoli alle spese delle società a partecipazione locale
Infine, si ricorda che il D.L. n. 112/2008, all’articolo 18, ha introdotto specificivincoli per le società non quotate a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; che svolgano funzioni di interesse generale nè industriale né commerciale; che svolgano attività di supporto all’esercizio di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
Per tali società è stato disposto l’assoggettamento ai vincoli del patto di stabilita' interno, ma il decreto ministeriale che avrebbe dovuto dettare le modalità attuative di tale assoggettamento non risulta ancora adottato.
Alle stesse società di cui sopra, inserite nel conto economico della P.A, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 sul pubblico impiego che stabiliscono a carico della pubblica amministrazione divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Inoltre, queste società si adeguano alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
In parallelo a tale previsione, l’articolo 76 del D.L. n. 112/2008 e l’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, ha qualificato le spese di personale sostenute dalle sopra menzionate società come spese di personale direttamente sostenute dall’ente locale proprietario. Ciò ai fini della verifica del raggiungimento del limite di spesa oltre il quale, per il medesimo ente, opera il divieto di procedere ad assunzioni.
Tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, sono poi tenute a conformarsi, per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, ai principi previsti per il personale delle amministrazioni pubbliche contenuti nell’articolo 18 del D.Lgs. n. 165/2011sopracitato.
Infine, si ricorda che nel corso della legislatura, con il menzionato D.L. n. 112/2008, si è anche intervenuti inasprendo i limiti retributivi per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a società a totale partecipazione di comuni o province, contenuti nella legge finanziaria 2007.
Va rammentato che il livello di osservanza delle norme di contenimento da parte degli enti locali è stata oggetto di taluni rilievi della Corte dei conti, nel sopra menzionato Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2012.
In quella sede, la Corte ha osservato che “nell’esame dei conti degli enti locali è frequentemente rilevata la mancata attivazione delle procedure per addivenire alla dismissione delle società partecipate, alla cessazione delle gestioni anomale dei servizi pubblici locali, alla messa in liquidazione delle società strumentali o di servizi caratterizzate da gestioni antieconomiche”.
Dall’impasse italiana non si esce con l’ennesima scorciatoia di “governo più forte e leadership solitaria”
PERCHE’ IL PD SIA UTILE ALL’ITALIA
Sei impegni da chiedere al futuro Segretario
di Fabrizio Barca
In uno scenario di persistente crisi culturale, sociale ed economica e di assoluta fragilità
politica, l’associazione PD si avvia a un Congresso difficile. Dovrà discutere del merito della
crisi e di cosa sia necessario fare ora per contrastarla. Ma dovrà anche gettare le basi di un
radicale rinnovamento del partito affinchè il paese cambi davvero. Sei requisiti minimi di questo
rinnovamento sono sufficientemente già chiari e sarebbe bene discuterne. Non sono, si badi
bene, modifiche da realizzare ora - non si cambiano le regole in corsa – ma impegni da
chiedere a ogni candidato Segretario. Impegni sui quali misurare la sua volontà di
rinnovamento.
Dall’impasse italiana non si esce infatti con l’ennesima scorciatoia di “governo più forte e
leadership solitaria”, né con alchimie istituzionali. Ma con una visione del futuro e con uno
Stato radicalmente rinnovato nei metodi e nelle persone, che presidi l’attuazione delle politiche
necessarie a realizzare quella visione, coinvolga i cittadini e utilizzi il patrimonio di conoscenza
del paese che è oggi tenuto fuori dai processi decisionali. Perchè ciò avvenga, è necessario che
la politica modifichi le sue forme, a cominciare dalla forma partito.
Occorre fare del partito, almeno del PD, uno strumento che, dialogando con associazioni e
movimenti attraverso un confronto pubblico informato, acceso e aperto, raccolga, aggreghi e
produca conoscenza e soluzioni condivise e informate sul “che fare” dell’azione di governo. È
questa la tesi della memoria politica che ho scritto in aprile1. E che ha trovato sostegno oltre
ogni aspettativa durante il “Viaggio in Italia”.
1 Un partito nuovo per un buon governo, di Fabrizio Barca
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Nonostante i giorni difficili, in cui il Viaggio si svolge, mi è apparso evidente che, quando
militanti e cittadini riconoscono una volontà di confronto, i luoghi nei quali si svolge la vita del
partito si affollano di persone del campo largo della sinistra e di ogni “sensibilità”, che
ambiscono a superare i problemi del paese e del sistema politico. Squarciando il velo
dell’apparato autoreferenziale e della contaminazione con lo Stato e ignorando per un istante i
comportamenti diffusi frutto di queste “male bestie”, il PD si presenta come una risorsa
sottoutilizzata, ricco di teste e di umanità, con robuste (ancorché non accudite) radici culturali,
liberali, social/comuniste e cristiano/sociali, e con una struttura territoriale potenzialmente
fortissima. Al paese serve che le male bestie siano scacciate e che la risorsa PD sia usata. Sarà
un lavoro di lunga lena. Ma va intrapreso. Ognuno di noi con i suoi mezzi.
Per compiere la svolta il PD ha bisogno di elaborare una visione del futuro del paese per cui
valga la pena di battersi e che si possa realizzare davvero. E deve darsi un’infrastruttura
cognitiva che gli consenta di funzionare come palestra emozionante di idee a livello europeo,
nazionale e locale e di selezionare classe dirigente. Sull’identità di sinistra e su questa
infrastruttura tornerò con due documenti in autunno, prima di completare il Viaggio. Ora, dal
confronto di questi mesi con militanti, simpatizzanti, antipatizzanti, dirigenti, amministratori,
intellettuali, tecnici e cittadini, nei territori e nel web, dai loro suggerimenti e dalle loro
reazioni, ho voluto estrarre 6 requisiti minimi che il PD dovrà soddisfare per avviare la svolta.
Sono “regole” che, guardando anche al resto d’Europa e del mondo, dove non mancano le
sperimentazioni, richiedono un’applicazione stretta dello Statuto, ovvero sue modifiche.
Insomma, sono gli impegni che chiedo, che molti chiedono, ai candidati a Segretario. Affinché
nella gara aperta per quella posizione concorrano opzioni diverse di rinnovamento, non
rinnovamento contro conservazione.
1. Un partito separato dallo Stato guidato da una leadership dedicata ed efficace
I doveri di cura e di diligenza dei dirigenti del PD, a ogni livello, devono essere fortemente
presidiati e visibili. Un partito impegnato in modo continuo nel confronto sulle idee e sulle
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questioni concrete richiede ai suoi dirigenti fatica e dedizione e la garanzia contro ogni possibile
conflitto di interesse. E richiede separazione dalle funzioni esecutive svolte nello Stato o negli
Enti locali.
Per quanto riguarda l’impegno alla cura del partito e i conflitti di interesse, si tratta di rendere
cogente il presidio del Codice Etico esistente (cfr art.3, commi 1 e 2). Va inoltre scongiurata (cfr
Codice etico, art. 3, comma 2, lett. b) la pratica dei doppi incarichi che, consolidando rendite di
posizione, impedisce il rinnovamento dei quadri politici e genera perdita di consenso. E’ infine
necessario prevenire la sovrapposizione di impegni che non è credibile conciliare: in particolare,
per il Segretario di ogni livello, va prevista l’incompatibilità con l’appartenenza a assemblee
elettive di livello territoriale diverso dal proprio (per esempio, il segretario regionale potrà essere
consigliere regionale, non deputato).
Per quanto riguarda la separazione fra partito e Stato, l’attuale art. 21, comma 2 dello Statuto
relativo a incandidabilità e incompatibilità negli organi esecutivi del partito va irrobustito e
rigidamente rispettato in modo da assicurare per i Segretari e i componenti delle Segreterie, a
ogni livello, nazionale, regionale e locale, l’incompatibilità con ogni carica istituzionale (nel
governo nazionale o quale assessore o Presidente o Sindaco di Regioni, Province, Comuni). Solo
in questo modo il partito potrà recuperare, nei fatti e nella percezione dei cittadini, il ruolo di
strumento della società, di intermediario credibile fra società e Stato.
2. Incarichi pubblici: un drastico taglio col passato in nome di merito e concorrenza
Consigli di amministrazione di società pubbliche partecipate e di banche e incarichi dirigenziali
in enti pubblici sono spesso frutto di intrecci opachi con le classi dirigenti dei partiti, a ogni
livello di governo. Ne deriva la selezione di figure inadatte alla funzione e la conseguente cattiva
gestione di questi enti. Ne deriva inoltre il fenomeno di una crescente selezione perversa che
attrae nei partiti figure, anche giovani, mosse dall’opportunità di accedere in modo privilegiato al
settore pubblico. Sta anche in ciò la profonda crisi di credibilità dei partiti. E la necessità per il
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PD di contrastarla per guadagnare la fiducia dei cittadini, adottando in questo ambito una misura
di grande rigore
L'art. 97 della Costituzione stabilisce che "agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Nel Decreto legislativo n.39/2013
vengono stabilite nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
non solo presso le pubbliche amministrazioni ma anche presso gli enti privati di controllo
pubblico. Il PD ha l’opportunità di muovere da queste regole e di applicarle in modo
particolarmente cogente, andando oltre gli obblighi normativi.
Coerentemente con il principio costituzionale ed estendendone la logica agli enti pubblici, ossia
all’intero settore pubblico allargato, il PD dovrà prevedere in Statuto un principio che riconosca
come incompatibili con l’iscrizione al partito (a maggior ragione quando si svolgono o si sono
svolte dentro il partito funzioni dirigenziali o cariche elettive) quegli incarichi dirigenziali o di
amministrazione nel settore pubblico allargato che non soddisfino un criterio così riassumibile:
• essere affidati con modalità di evidenza pubblica e la garanzia di concorrenza trasparente,
aperta e meritocratica nella selezione mediante valutazione comparativa di competenze ed
esperienze.
Per quanto lo si possa più precisamente specificare, il criterio si presterà ovviamente a
interpretazioni non univoche. Che tuttavia potranno essere progressivamente chiarite attraverso
la pratica. Per vigilare sull'effettiva trasparenza dei metodi di selezione si potrà infatti prevedere
il ricorso alle Commissioni di garanzia previste dallo Statuto: queste, giudicando ex post sulle
situazioni controverse, potranno sedimentare una giurisprudenza che presto costituirà punto di
riferimento certo per gli iscritti al partito. Ne deriverà anche l’incentivo ad adoperarsi affinché
modalità di evidenza pubblica siano adottate e diffuse.
3. Un Segretario a tempo pieno
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Dirigere il partito richiede cura, diligenza, impegno e tempo. Naturalmente questo vale in modo
rafforzato per il Segretario nazionale del partito, per la responsabilità dell’incarico e per la sua
carica simbolica. Il Segretario può svolgere la funzione di leader credibile e ascoltato, ancor più
in questa fase grave della vita del paese, se interpreta nello stile personale e nella visibile
separazione da ogni funzione esecutiva nello Stato l’autonomia della libera associazione
“partito”, il suo essere strumento della società.
Rispetto allo Statuto attuale (art 3), il nuovo Segretario dovrebbe dunque impegnarsi a introdurre
l’incompatibilità fra l’incarico di Segretario e quello di Presidente del Consiglio dei Ministri (o
di Ministro). E sarà necessario escludere l’automatica candidatura del primo alla posizione del
secondo. Andrà valutato con la massima attenzione se sia opportuno prevedere che il Segretario
possa aspirare alla posizione di Presidente del Consiglio. Depone a favore di tale ipotesi il
bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell’esperienza di Segretario; va nella direzione
opposta il rischio che l’esistenza di tale prospettiva condizioni l’impegno e le scelte svolte
nell’esercizio della funzione di Segretario e pieghi il partito a suo comitato elettorale.
4. Un leader forte con un gruppo dirigente forte
L’autorevolezza e la capacità di leadership del Segretario nazionale, e la certezza e continuità nel
tempo del suo indirizzo politico sono indispensabili. Nel partito come in ogni altra grande
organizzazione esse derivano non solo dal suo ascendente diretto sugli associati e sull’esterno,
ma dalla sua capacità di fare sintesi delle idee e dei contributi espressi dai quadri più significativi
che l’associazione esprime, che devono farsi veicolo delle idee e degli impulsi dell’intero partito.
Insomma, l’autorevolezza del capo nasce e resiste solo nel confronto continuo con una squadra
di forte e riconosciuto valore.
Se, come è avvenuto in questi anni, le idee e contributi dei quadri più forti, a cominciare da
quelli che lavorano nei territori, non hanno l’opportunità di confrontarsi in modo acceso e
ragionevole in un organo collegiale efficace e credibile essi si esprimeranno ugualmente, sotto
forma di una successione di atti individuali che minano la leadership e la consumano. Ovvero
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troveranno composizione compromissoria e sempre temporanea in “caminetti informali”, opachi,
incomprensibili ai cittadini e chiusi al rinnovamento. Al fine di una guida robusta e non a
intermittenza del PD è dunque indispensabile l’identificazione di un gruppo dirigente essenziale,
pluralista, non romano-centrico, non urbano-centrico, che rappresenti anche il mondo del lavoro,
selezionato per merito, con cui il Segretario confronti in modo continuo le scelte.
Questo esito potrà essere conseguito adeguando la Direzione nazionale alla funzione di “organo
di indirizzo politico” che formalmente lo Statuto già le assegna (art 8). Tale funzione richiede
ovviamente che, come in ogni organizzazione, la dimensione dell’organismo sia drasticamente
ridimensionata dal pletorico numero di oltre 200 – che ne fa un’assemblea – a circa 20, tutti
compresi. Come disegnarne la composizione è compito sul quale i candidati a Segretario
nell’imminente Congresso potrebbero utilmente confrontarsi. La Direzione così ridefinita
potrebbe evidentemente riunirsi con elevata frequenza assicurando al Segretario la ricchezza di
confronto di cui necessita.
Parallelamente, l'Assemblea nazionale del partito potrebbe davvero essere chiamata a “esprimere
indirizzi sulla politica del partito” (art.4) e divenire luogo reale di discussione (capace di
valorizzare al meglio le diverse realtà territoriali) prevedendo la riduzione dei suoi membri a
meno di terzo di quelli attuali.
Appare invece appropriata l’attuale previsione di una segreteria tecnica ed esecutiva (art 7),
nominata dal Segretario nazionale che gli sia di supporto alle decisioni e all’istruttoria del
confronto politico continuo in Direzione. L’attribuzione alla Direzione di un ruolo di confronto
acceso e vero sull’indirizzo politico, consentirà al Segretario nazionale di non essere
condizionato da “appartenenze” nella selezione dei membri della segreteria.
5. Il potere ai “partecipanti”
Chi deve eleggere il Segretario e i gruppi dirigenti del PD? Quando si è in corsa, è bene ribadirlo,
le regole su un tema come questo non si cambiano. Ma al Segretario che sarà eletto dal
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Congresso dobbiamo chiedere di impegnarsi per un deciso cambiamento. Non in tema di
primarie per designare candidati e candidato premier, che in un partito separato dallo Stato è
questione radicalmente diversa. Ma in tema di elezione del gruppo dirigente e del Segretario
dell’associazione PD, a ogni livello.
Qui esiste una diatriba, fra “partito degli iscritti” e “partito delle primarie”. E’ una diatriba non
negoziabile perché è mal posta. Perché entrambe le soluzioni sono sbagliate. Per eleggere i
dirigenti del partito non basta essere né iscritto né avere fatto la fila per le primarie (quelle per la
selezione dei candidati alle elezioni). Piuttosto, è necessario essere un “partecipante”. Due sono
infatti i requisiti per selezionare bene i dirigenti di un’associazione: 1) conoscere le persone che
voti; 2) avere un incentivo a tenerle ben d’occhio mentre attuano il mandato. Per soddisfare
questi requisiti chi vota deve partecipare all’associazione. Devi essere un iscritto che partecipa
oppure un votante alle primarie che ha preso parte ad un’attività del partito.
Paradossalmente, l’apertura all’elettore delle primarie da un lato ha lasciato opacità nella
gestione della partecipazione degli iscritti, dall’altro ha sminuito le potenzialità partecipative del
simpatizzante del PD e della sinistra.
Mettere al centro il concetto di partecipazione consentirebbe un passo avanti su entrambe i fronti.
Legando l’iscrizione a una vera vita associativa del partito e creando nel partito stesso una sorta
di “sfera pubblica” critica e vigile, consentirebbe di spronare la partecipazione e di aggredire alla
radice i fenomeni delle iscrizioni dubbie, diffusi nel partito. Non riconoscendo diritto di voto alla
semplice partecipazione alle primarie, spronerebbe a concepire il “popolo delle primarie” come
una fonte di contributo attivo al partito e non di solo voto. E spingerebbe a costruire iniziative di
scopo che coinvolgano al di fuori del partito soggetti del campo largo della sinistra e
appartenenti ad associazioni caparbiamente indipendenti.
Come suggeriscono le idee operative raccolte nei circoli e le esperienze già esistenti, l’apertura
di un confronto sulle forme differenziate di partecipazione – partecipazione generale, da iscritto,
e partecipazione di scopo, prima di tutto – consentirebbe di trovare modalità trasparenti per
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registrarle e certificarle. E per introdurre, come in molte associazioni, la fattispecie della
decadenza dallo status di partecipante.
6. Il PD e la Rete: un appuntamento troppe volte mancato
Il sesto e ultimo impegno minimo da chiedere ai candidati a Segretario nazionale riguarda
l’utilizzo della Rete da parte del PD, oggi assolutamente inadeguato.
Sulla carta ci siamo. All’articolo 1 dello Statuto, fra i Principi della democrazia interna si legge
che il PD “assicura un Sistema informativo per la partecipazione (Sipa) … adeguato a favorire il
dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo” e a
consentire “a elettori e iscritti di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare
proposte”. Ma il sistema non ha mai visto la luce. Le due piattaforme virtuali che ha ispirato -
“Circoli in Rete”, lanciata nel gennaio 2012 come portale di comunicazione per iscritti e strutture
territoriali, e la più recente “PD Live” – offrono alcuni servizi, collegando le periferie con il
centro, ma non consentono certo quanto assicurato dallo Statuto.
Sviluppando e integrando il lavoro fin qui svolto, è necessario che il nuovo Segretario si impegni
ad assicurare nel tempo di pochi mesi una piattaforma moderna che consenta a ogni circolo del
PD di svolgere almeno cinque funzioni:
1) Conoscere le esperienze di lavoro, di mobilitazione, di formazione, di disegno di soluzioni
che tutte le altre unità del partito stanno realizzando, per confrontare pratiche e apprendere.
2) Mettere le altre unità a conoscenza delle proprie esperienze, trovando in questa attività e nel
metodo che essa richiede uno stimolo al proprio agire.
3) Intercettare nelle comunità sociali della Rete (interessabili attraverso le prime due funzioni)
la disponibilità a possibili, nuovi contributi volontari, anche circoscritti e specialistici.
4) Alimentare il confronto sulla cultura politica, trovando e coltivando un raccordo da parte di
gruppi all’interno dei circoli con siti nazionali e internazionali di notevole spessore.
5) Esercitare in modo continuativo, e in raccordo fra circoli, un monitoraggio sulle
informazioni che la pubblica amministrazione fornisce in merito ai progressi dell’azione
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pubblica, usare ed elaborare queste informazioni, farne lo strumento robusto della propria
mobilitazione cognitiva e di ogni campagna elettorale.
Come avviene nella metodologia che chiamiamo “wiki” (dall’esperienza di Wikipedia), si
potrebbe così promuovere una mobilitazione di intelligenza collettiva che faciliti il
coordinamento fra individui, non precostituisca i soggetti partecipanti, e sia per sua natura aperta.
E’ un passo rilevante e dovuto nella costruzione di una moderna forma partito.
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L’insieme di queste sei requisiti è necessario per intraprendere la costruzione di quel PD che
molti desiderano e di cui ha bisogno il paese. Si potranno in particolare avviare il disegno e
l’attuazione di quell’infrastruttura cognitiva che, come in altri paesi, potrebbe consentire al PD
di affrontare una duplice complessità - quella dell’azione di governo e quella della costruzione
di cultura, partecipazione e consenso.
Il “partito palestra” - che offre lo spazio per confrontare molteplici conoscenze, imparare
ognuno qualcosa, confrontare errori, cambiare posizione, fare e costruire cultura e costruire
assieme soluzioni innovative per stare meglio e trovare gli strumenti e le idee per farle vincere –
può funzionare se mette a disposizione dei partecipanti al PD una nuova infrastruttura della
conoscenza, uno strumento al tempo stesso di lavoro, confronto e formazione. Sulle
caratteristiche di tale infrastruttura e sugli elementi di coesione identitaria tornerò prima di
concludere il Viaggio.
Considerzioni in merito al ricorso per a.t.p. proposto dal Comune di Taranto nei confronti di ILVA spA e altri
Un chiarimento sul ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dal Comune di Taranto nei confronti di ILVA S.p.A. e altri articolo inchiostro verde
Legambiente propone modifiche al decreto "salva Ilva bis"
PROPOSTE di EMENDAMENTI al Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 61
presentati nell’audizione in Commissione Ambiente del 24 giugno 2013
Art. 1
Comma 1
Alla fine del comma inserire:
“Il Commissario ed il Sub Commissario devono possedere i requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità di cui all’art. 39 del D. Lgs. 270/1999 e del D.M. n. 60 del 10/4/2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, mentre la materia delle incompatibilità per il Commissario ed il Sub Commissario è regolata dal medesimo D.M. citato -art. 4, comma 1, lett. a) e d)- e dall’art. 38 del D. Lgs. n. 270/1999”
Il D.M. 60 all’Art. 4, comma 1 lett. a) recita: è incompatibile chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo sull’impresa insolvente, ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima. Lo stesso comma 1 alla lettera d) altresì recita: è incompatibile chi nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualsiasi titolo la sua attività professionale a favore dell’impresa insolvente.
Tale integrazione la si ritiene necessaria perché riteniamo vadano esplicitati i requisiti che devono possedere il Commissario e Sub Commissario secondo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di commissariamenti di imprese, per garantire il massimo del rigore e della trasparenza anche in una situazione di gestione aziendale straordinaria per le motivazioni previste dal presente decreto.
Comma 3
Si segnala che non è chiaro il richiamo all’art. 1339 c.c. “inserzione automatica di clausole”.
Comma 5
Si propongono le seguenti modifiche:
Dopo “… il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina” eliminare le parole “un comitato di”.
Dopo “… tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela ambientale e della salute,” inserire “uno dei quali è il direttore dell’Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario.”.
Sostituire “…che sentito il Commissario straordinario,” con “La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti”
Dopo “…rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a.” aggiungere “in vigore”
Sostituire la frase “…eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento” con la frase “…eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento”
Pertanto il nuovo testo con le modifiche di cui sopra diventa:
“Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, uno dei quali è il direttore dell’Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario. La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a. in vigore, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento”
Tali modifiche si giustificano con il fatto che in generale, e in particolare per l’Ilva di Taranto, l’Agenzia regionale di protezione ambientale interessata avrà avuto modo di occuparsi dei danni ambientali procurati dall’impresa commissariata, nonché del procedimento relativo all’a.i.a. rilasciata, e quindi potrà contribuire ai lavori di redazione del Piano previsto dal comma 5 mettendo a disposizione conoscenze già acquisite e garantendo continuità con il lavoro svolto precedentemente. Inoltre, riteniamo che i tre esperti non debbano costituire un comitato a sé stante rispetto alla struttura commissariale, con il potere di modificare tramite la redazione del Piano le prescrizioni dell’Aia in vigore scavalcando le procedure previste dalla relativa normativa.
Si propone di inserire un Comma 5 bis
“Qualora il Piano suddetto preveda una qualsiasi modifica nelle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore, al fine di renderla più efficace e rapida, tali modifiche devono essere comunque sottoposte all’approvazione della Commissione istruttoria per l’IPPC del Ministero dell’Ambiente, sentite tutte le sue articolazioni partecipanti all’iter di concessione del provvedimento di a.i.a. come previsto dalla normativa. Le variazioni da apportare alle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore non possono essere meno stringenti rispetto a quelle che s’intendono modificare, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della Direttiva 2010/75/UE e garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al comma 5 è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall’accordo di programma sottoscritto ai sensi dell’art. 5, comma 20 del D.Lgs. n. 59/2005, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine in esso previsto.”
Tale modifica vuole evitare di introdurre nella legislazione ambientale elementi di eccessiva discrezionalità nel procedimento di rilascio dell’a.i.a., stravolgendo la stessa normativa europea. Inoltre, per ciò che riguarda specificamente l’Ilva di Taranto si chiede che si dia finalmente corso a quanto stabilito nel riesame dell’a.i.a. circa la Valutazione del Danno Sanitario-Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 Scenari emissivi pre-AIA (ANNO 2010) e post AIA (anno 2016) recentemente presentata dall’Arpa Puglia. In particolare, come indicato dall’ARPA, deve essere prevista una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7.000.000 di t/a di acciaio, al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini di Taranto. Il riferimento circa l’esistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, di un eventuale accordo di programma si giustifica proprio con il caso del sito di Taranto. Si ricorda, infatti, che l’11 aprile 2008 fu sottoscritto per Taranto l’accordo di programma previsto dal D.lgs 59/2005 in base al quale le A.I.A. dovrebbero essere rilasciate in maniera definitiva solo dopo una valutazione complessiva delle criticità ambientali del territorio. Nonostante siano state già rilasciate le A.I.A., in via provvisoria, alle maggiori imprese del territorio, non è stato ancora dato corso alla sua applicazione. Il quadro ambientale e sanitario gravemente compromesso del territorio tarantino, i recentissimi casi di emissioni di benzene e idrocarburi non metanici provenienti presumibilmente dalla raffineria ENI, confermano ulteriormente l’urgenza di riconsiderare tutte le AIA sinora rilasciate, dando attuazione alla normativa.
In coda al comma 5 bis aggiungere:
Nel caso in cui le prescrizioni previste dall’a.i.a. comportino, anche per una necessaria riduzione della produzione, una contrazione del personale in organico degli stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi della legge n. 231 del 24 dicembre 2012 e site in aree dichiarate di “crisi industriale complessa” ai sensi della legge n. 134 del 7 agosto 134 si procede, tramite accordi di programma previsti dal comma 3 dell’art. 27 della stessa legge n.134 del 7 agosto 134 da stipularsi entro 60 giorni dalla definizione del piano industriale di cui all’art. 1 comma 6 della presente norma, all’adozione di progetti previsti dal citato art. 27 della legge n.134 del 7 agosto 134 volti a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori in esubero.
S’intende con questa aggiunta garantire la continuità occupazionale qualora le prescrizioni dell’a.i.a. determinino conseguenze sull’assetto produttivo, tali da determinare una contrazione del personale in organico (potrebbe eventualmente accadere in seguito alla diminuzione della produzione massima d’acciaio autorizzata per l’Ilva).
Comma 7
Eliminare l’ultimo paragrafo “L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a.”.
E’ stata precedentemente giustificata la necessità che il procedimento per il rilascio dell’a.i.a. rimanga nell’alveo indicato dalla legislazione nazionale ed europea in vigore, senza impropri stravolgimenti.
Comma 11
Dopo “sia stato disposto il sequestro” inserire:
“ancorché eseguito dopo l’adozione del presente provvedimento”. Va inoltre aggiunto dopo “comunque connessi all’attività di impresa” “ovvero all’utilizzo delle risorse derivanti dall’attività di impresa”.
Si ritiene che debbano essere utilizzate ai fini del risanamento degli impianti e del risanamento ambientale tutte le risorse sequestrate dalla magistratura: per l’Ilva di Taranto, per esempio, debbono essere ricomprese le risorse sequestrate dalla magistratura milanese.
Comma 12
Dopo “…nella misura necessaria all’attuazione dell’a.i.a. ed alla gestione dell’impresa” aggiungere “, alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale”.
Si ritiene che anche i proventi derivanti dall’attività dell’impresa, e non solo le somme sequestrate, debbano essere destinati al risanamento ambientale, oltre che alle prescrizioni a.i.a., al fine di far convergere tutte le risorse possibili nello sforzo di risanamento.
Il ministro Barca a Martina Franca ci sprona alla mobilitazione cognitiva
Incontro al circolo PD di Martina con l'ex ministro Fabrizio Barca.
Un incontro a cui ho partecipato con grande interesse e che per una volta è riuscito a fare sentire me e gli altri partecipanti coinvolti in un percorso politico finalmente condivisibile.
Chiunque abbia affrontato la (non facile) lettura della relzione offerta dall'ex ministro al dibattito all'interno della sinistra italiana, ha certamente familiarizzato con i concetti chiave di "mobilitazione cognitiva", "partito palestra" e "sperimentalismo democratico".
Concetti, abilmente esposti, che trovo condivisibili e che potrebbero rappresentare una risposta efficace alla domanda di politica che si alza ormai da anni nella sinistra italiana.
Nel mio breve intervento ho sottolineato che la città in cui vivo, Taranto, ha in se tutte le condizioni per essere una formidabile palestra in cui riuscire ad affermare lo sperimentalismo democratico, attraverso la mobilitazione (cognitiva, ma anche fisica) che è già in atto ad oper delle più disparate associazioni di cittadini.
Si tratta di individuare il modo di ricostruire una identità di partito di sinistra, ripartendo dall'ascolto dei cittadini e delle domande che questi pongono e dalla capacità di proporre delle soluzioni condivise e condivisibili, le quali, una volta consegnate agli organi di amministrazione, vengano poi costantemente fatte oggetto di verifica ed eventuale correzione da parte della stessa base che le ha prodotte attraverso la discussione e l'approfondimento democratico.
Uno sperimentalismo democratico, appunto, che veda però finalmente protagonista la sinistra politica, così clamorosamente assente nel dibattito politico di questi ultimi anni.
Un partito di sinistra non può che essere ambientalista, sebbene attento alla tutela del lavoro.
A Taranto è questa la grande sfida che si apre per un partito politico che voglia tornare ad essere rappresentativo di un pezzo della società, proprio quel pezzo che ha da tempo smesso di sentirsi rappresentata dai partiti politici che così male hanno gestito la complessa questione inquinatoria che ormai da anni affligge questa città.
C'è solo un obiettivo quindi: mobilitazione cognitiva per riappropriarci di una identità e provare finalmente a somigliare più al nostro tempo che ai nostri padri e nonni.
Conf. stampa Legambiente 7.6.13 richiesto maxi risarcimento ad Emilio Riva
Presso la sede del circolo Legambiente di Taranto si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliatti Dezza nella quale si è fatto il punto sul post decreto "salva ILVA bis" e sulla azione risarcitoria introdotta da Legambiente nei confronti di Emilio Riva e Luigi Capogrosso, per la quantificazione in sede civile del danno riconosciuto in seguito alla costituzione di parte civile di Legambiente nel processo relativo a reati connessi alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente.
A proposito del decreto, Legambiente ritiene che ci sia da guardare con assoluta attenzione alla norma che consente la modifica della tempistica prevista nell'AIA, e che sarebbe opportuna una attenta valutazione dei componenti dell'organo tecnico che procederà alla redazione del nuovo cronoprogramma.
Con riferimento all'azione risarcitoria Legambiente ha sottolineato che nella quantificazione del risarcimento richiesto ha tenuto conto della attività svolta, spesso in solitudine, durante tutti gli anni oggetto del processo, per la sensibilizzazione, la protesta e la proposta in materia di tutela dell'ambiente ed ha fatto rilevare che, non intendendo lucrare in alcun modo rispetto al giudizio risarcitorio, tutte le somme che saranno eventualmente percepite quale risarcimento saranno utilizzate sul territorio di Taranto per progetti di riqualificazione urbana ovvero contributi ai gestori dei servizi pubblici di trasporto ed igiene ovvero per la donazione di macchinari ai soggetti istituzionali che si occupano della azione di controllo ambientale.
Società in house: scioglimento o alienazione entro il 2013? La Regione Puglia è ricorsa alla Consulta
Si attende la decisione della Consulta sul ricorso proposto dalla Regione Puglia in materia di dismissione e vendita delle partecipazioni in società affidatarie dirette di servizi pubblici, così come obbligata dall'art. 4 della L. n. 135 del 2012, che impone lo scioglimento delle suddette società partecipate destinatarie di affidamenti in house di servizi pubblici locali entro il 31.12.13, ovvero l'alienazione della partecipazioni societarie entro il 30.6.13.
Per la Regione Puglia, se è vero che la mancanza di una precisa definizione dell'ambito di appartenenza dei servizi pubblici locali rende difficile la loro collocazione nelle sfere di competenza definite con l'art. 117 Cost., è ancor più vero che inquadrare i servizi pubblici unicamente negli schematismi della concorrenza, come fatto dal Governo per legittimare la propria competenza in materia, rappresenta un'operazione priva di contatto con la realtà.
A parere della ricorrente, infatti, l'art. 4 della l. n. 135 del 2012, segnatamente nei commi 1 e 8, costituisce un tentativo di restaurazione del monismo giuridico statalista che non è più compatibile con l'ordine costituzionale vigente, espressione di una dialettica complessa e continua fra Costituzione, Trattati Europei obblighi internazionali e competenze riservate a regioni ed enti locali.
Si sostiene nel ricorso, inoltre, che una norma che ripristini una disciplina abrogata in via referendaria, e che in sostanza disattenda quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e' evidentemente incostituzionale nella forma, in quanto lesiva della volonta' popolare espressa ex art 75 Cost.
Per questo motivo, il comma 8 dell'art. 4 della legge n. 135 del 2012, è inadatto a produrre effetti sostanziali costituzionalmente ammissibili, e a limitare le prerogative e le competenze di regioni ed enti locali.
Detto comma 8 dell'art. 4, in tema di affidamenti diretti in house providing, riproduce i contenuti di cui al comma 13 dell'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, dichiarato incostituzionale anche per violazione di vincolo referendario.
La ratio della norma abrogata dal referendum, infatti, che era identificabile nel favor verso lo strumento della gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali e nei limiti posti all'affidamento in house e le relative modalità di applicazione, rappresenta quella «intenzione del legislatore», che un intervento normativo successivo all'abrogazione in via referendaria non puo' riprodurre.
Per la ricorrente, quindi, e' chiaro che quell'opzione politica, concretantesi in una delle diverse discipline possibili a livello europeo, ancorchè ammissibile nel 2010 (ai tempi della sentenza n. 325), non lo e' più dopo il referendum del 13 giugno 2011 perchè il popolo italiano si e' orientato nel senso di escluderne la possibilità.
L'argomento è di tale attualità ed importanza che c'è da augurarsi il dibattito salga di livello e non venga circosrcitto alle sole aule giudiziarie.